Giovanni Paolo II sulle coppie di fatto

Udienza concessa al tribunale della Sacra Rota nel 1999


1. La solenne inaugurazione dell'attivita’ giudiziaria del Tribunale della Rota Romana mi offre la gioia di riceverne i componenti, per esprimere loro la considerazione e la gratitudine con cui la Santa Sede ne segue ed incoraggia il lavoro. Saluto e ringrazio monsignor Decano, che ha degnamente, interpretato i sentimenti di tutti voi qui presenti, dando espressione appassionata e profonda agli intendimenti pastorali che ispirano la vostra quotidiana fatica. Saluto il Collegio dei Prelati Uditori in servizio ed emeriti, gli Officiali maggiori e minori del Tribunale, gli Avvocati Rotali e gli Alunni dello Studio Rotale con i rispettivi familiari. A tutti un augurio cordiale per l'anno da poco iniziato.

2. Monsignor Decano si e’ soffermato sul significato pastorale del vostro lavoro, mostrandone la grande rilevanza nella quotidiana vita della Chiesa. Condivido una simile visione e vi incoraggio a coltivare in ogni vostro intervento questa prospettiva, che vi pone in piena sintonia con la finalita’ suprema dell'attivita’ della Chiesa. Gia’ altra volta ho avuto occasione di accennare a questo aspetto del vostro ufficio giudiziario, con particolare riferimento a questioni processuali. Anche oggi vi esorto a dare prevalenza, nella soluzione dei casi, alla ricerca della verita’, facendo uso delle formalita’ giuridiche soltanto come mezzo per tale fine.
L'argomento su cui intendo soffermarmi nell'odierno incontro e’ l'analisi della natura del matrimonio e delle sue essenziali connotazioni alla luce della legge naturale. E' ben noto l'apporto che la giurisprudenza del vostro Tribunale ha dato alla conoscenza dell'istituto matrimoniale, offrendo un validissimo punto di riferimento dottrinale agli altri Tribunali ecclesiastici. Cio’ ha consentito di focalizzare sempre meglio il contenuto essenziale del coniugio sulla base di una piu’ adeguata conoscenza dell'uomo.
All'orizzonte del mondo contemporaneo, tuttavia, si profila un diffuso deterioramento del senso naturale e religioso delle nozze, con riflessi preoccupanti sia nella sfera personale che in quella pubblica. Come tutti sanno, oggi non si mettono in discussione soltanto le proprieta’ e le finalita’ del matrimonio, ma il valore e l'utilita’ stessa dell'istituto. Pur escludendo indebite generalizzazioni, non e’ possibile ignorare, al riguardo, il fenomeno crescente delle semplici unioni di fatto, e le insistenti campagne d'opinione volte ad ottenere dignita’ coniugale ad unioni anche fra persone appartenenti allo stesso sesso.
Non e’ mio intendimento in una sede come questa, dove e’ prevalente il progetto correttivo e redentivo di situazioni dolorose e spesso drammatiche, insistere nella deplorazione e nella condanna. Desidero piuttosto richiamare, non soltanto a coloro che fanno parte della Chiesa di Cristo Signore, ma altresi’ a tutte le persone sollecite del vero progresso umano, la gravita’ e l'insostituibilita’ di alcuni principi che sono basilari per l'umana convivenza, ed ancor prima per la salvaguardia della dignita’ di ogni persona.

3. Nucleo centrale ed elemento portante di tali principi e’ l'autentico concetto di amore coniugale fra due persone di pari dignita’, ma distinte e complementari nella loro sessualita’. L'affermazione, ovviamente, deve essere intesa in modo corretto, senza cadere nel facile equivoco, per cui talora si confonde un vago sentimento od anche una forte attrazione psicofisica con l'amore effettivo dell'altro, sostanziato di sincero desiderio del suo bene, che si traduce in impegno concreto per realizzarlo. Questa e’ la chiara dottrina espressa dal Concilio Vaticano II, ma e’ altresi’ una delle ragioni per le quali proprio i due Codici di Diritto Canonico, latino e orientale, da me promulgati, hanno dichiarato e posto come naturale finalita’ del connubio anche il bonum coniugum . Il semplice sentimento e’ legato alla mutevolezza dell'animo umano; la sola reciproca attrazione poi, spesso derivante soprattutto da spinte irrazionali e talora aberranti non puo’ avere stabilita’ ed e’ quindi facilmente, se non fatalmente, esposta ad estinguersi. L'amor coniugalis, pertanto, non e’ solo ne’ soprattutto sentimento; e’ invece essenzialmente un impegno verso l'altra persona, impegno che si assume con un preciso atto di volonta’. Proprio questo qualifica tale amor rendendolo coniugalis.
Una volta dato ed accettato l'impegno per mezzo del consenso l'amore diviene coniugale, e mai perde questo carattere.
Qui entra in gioco la fedelta’ dell'amore, che ha la sua radice nell'obbligo liberamente assunto. Il mio predecessore, il papa Paolo VI in un suo incontro con la Rota, sinteticamente affermava: "Ex ultroneo affectus sensu, amor fit officium devinciens". Gia’ di fronte alla cultura giuridica dell'antica Roma, gli autori cristiani si sentirono spinti dal dettato evangelico a superare il noto principio per cui tanto sta il vincolo coniugale quanto perdura l'affectio maritalis. A questa concezione, che conteneva in se’ il germe del divorzio, essi contrapposero la visione cristiana, che riportava il matrimonio alle sue origini di unita’ e di indissolubilita’.

4. Sorge qui talora l'equivoco secondo il quale il matrimonio e’ identificato, o comunque confuso, col rito formale ed esterno che lo accompagna. Certamente, la forma giuridica delle nozze rappresenta una conquista di civilta’, poiche’ conferisce ad esse rilevanza ed insieme efficacia dinanzi alla societa’, che conseguentemente ne assume la tutela. Ma a voi giuristi non sfugge il principio per cui il matrimonio consiste essenzialmente, necessariamente ed unicamente nel consenso mutuo espresso dai nubendi. Tale consenso altro non e’ che l'assunzione cosciente e responsabile di un impegno mediante un atto giuridico col quale, nella donazione reciproca, gli sposi si promettono amore totale e definitivo. Liberi essi sono di celebrare il matrimonio, dopo essersi vicendevolmente scelti in modo altrettanto libero, ma nel momento in cui pongono questo atto essi instaurano uno stato personale in cui l'amore diviene qualcosa di dovuto, con valenze di carattere anche giuridico.
La vostra esperienza giudiziaria vi fa toccare con mano come detti principi siano radicati nella realta’ esistenziale della persona umana. In definitiva, la simulazione del consenso, per portare un esempio, altro non significa che dare al rito matrimoniale un valore puramente esteriore, senza che ad esso corrisponda la volonta’ di una donazione reciproca di amore, o di amore esclusivo, o di amore indissolubile o di amore fecondo. Come meravigliarsi che un simile matrimonio sia votato al naufragio? Una volta cessato il sentimento o l'attrazione esso risulta privo di ogni elemento di coesione interna. Manca, infatti, quel reciproco impegno oblativo che, solo, potrebbe assicurarne il perdurare. Qualcosa di simile vale anche per i casi in cui dolosamente qualcuno e’ stato indotto al matrimonio. Ovvero quando una costrizione esterna grave ha tolto la liberta’ che e’ il presupposto di ogni volontaria dedizione amorosa.

5. Alla luce di questi principi puo’ essere stabilita e compresa l'essenziale differenza esistente fra una mera unione di fatto - che pur si pretenda originata da amore - e il matrimonio, in cui l'amore si traduce in impegno non soltanto morale, ma rigorosamente giuridico. Il vincolo che reciprocamente s'assume, sviluppa di rimando un'efficacia corroborante nei confronti dell'amore da cui nasce, favorendone il perdurare a vantaggio della comparte, della prole e della stessa societa’.
E alla luce dei menzionati principi che si rivela anche quanto sia incongrua la pretesa di attribuire una realta’ ‘coniugale’ all'unione fra persone dello stesso sesso. Vi si oppone, innanzitutto, l'oggettiva impossibilita’ di far fruttificare il connubio mediante la trasmissione della vita, secondo il progetto inscritto da Dio nella stessa struttura dell'essere umano. E' di ostacolo, inoltre, l'assenza dei presupposti per quella complementarita’ interpersonale che il Creatore ha voluto, tanto sul piano fisico-biologico quanto su quello eminentemente psicologico, tra il maschio e la femmina. E' soltanto nell'unione fra due persone sessualmente diverse che puo’ attuarsi il perfezionamento del singolo, in una sintesi di unita’ e di mutuo completamento psicofisico. In questa prospettiva l'amore non e’ fine a se stesso, e non si riduce all'incontro corporale fra due esseri, ma e’ una relazione interpersonale profonda, che raggiunge il suo coronamento nella donazione reciproca piena e nella cooperazione con Dio Creatore, sorgente ultima di ogni nuova esistenza umana.

6. Com'e’ noto, queste deviazioni dalla legge naturale, inscritta da Dio nella natura della persona, vorrebbero trovare la loro giustificazione nella liberta’ che e’ prerogativa dell'essere umano. In realta’, si tratta di giustificazione pretestuosa.
Ogni credente sa che la liberta’ e’ - come dice Dante - "lo maggior don che Dio per sua larghezza / fe'sse creando ed alla sua bontade / piu’ conformato" (Paradiso 5, 19-21), ma e’ dono che va bene inteso per non trasformarsi in occasione di inciampo per l'umana dignita’. Concepire la liberta’ come liceita’ morale, od anche giuridica, di infrangere la legge significa travisarne la vera natura. Questa infatti, consiste nella possibilita’ che l'essere umano ha di uniformarsi responsabilmente, cioe’ con scelta personale, al volere divino espresso nella legge, per diventare cosi’ sempre piu’ somigliante al suo Creatore (Gn 1, 26).
Scrivevo gia’ nell'Enciclica Veritatis splendor: "L'uomo e’ certamente libero, dal momento che puo’ comprendere ed accogliere i comandi di Dio. Ed e’ in possesso d'una liberta’ quanto mai ampia, perche’ puo’ mangiare di tutti gli alberi del giardino. Ma questa liberta’ non e’ illimitata: deve arrestarsi di fronte all'albero della conoscenza del bene e del male, essendo chiamata ad accettare la legge morale che Dio da’ all'uomo. In realta’, proprio in questa accettazione la liberta’ dell'uomo trova la sua vera e piena realizzazione. Dio, che solo e’ buono, conosce perfettamente cio’ che e’ buono per l'uomo, e in forza del suo stesso amore glielo propone nei comandamenti".
La cronaca quotidiana reca, purtroppo, ampie conferme circa i miserevoli frutti che tali aberrazioni dalla norma divino-naturale finiscono per produrre. Sembra quasi che si ripeta ai nostri giorni la situazione di cui Paolo Apostolo parla nella lettera ai Romani: "Sicut non probaverunt Deum habere in notitia, tradidit eos Deus in reprobum sensum, ut faciant quae non conveniunt" (Rom 1, 28).

7. L'accenno doveroso ai problemi dell'ora presente non deve indurre allo scoraggiamento ne’ alla rassegnazione. Deve anzi stimolare ad un impegno piu’ deciso e piu’ mirato.  La Chiesa e, conseguentemente, la legge canonica riconoscono ad ogni uomo la facolta’ di contrarre matrimonio; una facolta’, tuttavia, che puo’ essere esercitata soltanto da coloro qui iure non prohibentur. Tali sono in primo luogo coloro che hanno una sufficiente maturita’ psichica nella duplice componente intellettiva e volitiva, insieme con la capacita’ di adempiere gli oneri essenziali dell'istituto matrimoniale. In proposito non posso non richiamare ancora una volta quanto ebbi a dire, proprio dinanzi a questo Tribunale, nei discorsi degli anni 1987 e 1988: una indebita dilatazione di dette esigenze personali riconosciute dalla legge della Chiesa finirebbe per infliggere un gravissimo vulnus a quel diritto al matrimonio che e’ inalienabile e sottratto a qualsiasi potesta’ umana.
Non mi soffermo qui sulle altre condizioni poste dalla normativa canonica per un valido consenso matrimoniale. Mi limito a sottolineare la grave responsabilita’ che incombe ai Pastori della Chiesa di Dio di curare una adeguata e seria preparazione dei nubendi al matrimonio: solo cosi’ infatti, si possono suscitare nell'animo di coloro che si apprestano a celebrare le nozze le condizioni intellettuali, morali e spirituali, necessarie per realizzare la realta’ naturale e sacramentale del matrimonio.

Queste riflessioni, carissimi Prelati ed Officiali, affido alle vostre menti e ai vostri cuori, ben conoscendo lo spirito di fedelta’ che anima il vostro lavoro, mediante il quale intendete dare attuazione piena alle norme della Chiesa, nella ricerca del vero bene del Popolo di Dio.
A conforto della vostra fatica imparto con affetto a tutti voi qui presenti, ed a quanti sono in qualche modo collegati al Tribunale della Rota Romana la Benedizione Apostolica.

Documenti citati:
Codice latino di diritto canonico, canone 1742
Discorso alla Rota del gennaio 1996, in: "Acta apostolicae sedis" 88 [1996], 775
Discorso alla Rota del gennaio 1981, in: "Acta Apostolicae Sedis" 73 [1981], 232
Discorso alla Rota del gennaio 1984, in: "Acta apostolicae Sedis" 76 [1984], 647
Constitutio apostolica ‘Pastor Bonus’, art. 126
Adhortatio apostolica ‘Familiaris consortio’, 81
Gaudium et spes, 49
Codice latino di diritto canonico, canone 1055 § 1
Codice diritto canonico per le Chiese orientali, canone 776 § 1
Acta apostolicae sedis 68 [1976], 207
Acta apostolicae sedis 85 [1993], 1161
Codice latino di diritto canonico, canone 1058
Codice diritto canonico per le Chiese orientali, canone 778



Magistero sull'omosessualità