Cronologia delle riforme della Liturgia

     14 Luglio 1570 — Promulgazione della Bolla "Quo Primum Tempore" di S. Pio V che codifica e consolida (ma non sostituisce) l'usanza immemorabile e universale che ha regolato la liturgia romana attraverso i secoli, sin dall'epoca di Gregorio Magno alla fine del XVI secolo, conferendo alla Messa tridentina il privilegio di assoluta priorità su tutte le altre forme di celebrazione della Messa.

     3 Aprile 1969 — Papa Paolo VI pubblica la Costituzione Apostolica Missale Romanum che promulga due documenti importanti relativi alla riforma del rituale della Messa: la "Institutio generalis missalis Romani" ed il "Novus Ordo Missae" (entrambi i documenti entrano in vigore il 30 novembre 1969, prima domenica di Avvento). Si tratta di un cambiamento radicale del rito della S. Messa eseguito in spirito ecumenico, cioè per rendere accettabile il rito liturgico della Messa Cattolica anche alle altre confessioni cristiane.

     20 Ottobre 1969 — Con la Instructio Generalis "De Costitutione Apostolica Missale Romanum gradatim ad effectum deducenda" i sacerdoti malati o anziani vennero esentati per legge dal celebrare la nuova Messa, un privilegio accordato a una parte del popolo di Dio da una legge generale della Chiesa.

     3 Ottobre 1984 — Giovanni Paolo II promulga l'Indulto "Quattuor Abhinc Annos" con il quale autorizza i vescovi ad aggiungere altri fedeli che la richiedessero al gruppo già esistente di sacerdoti infermi o anziani che avevano diritto alla vecchia Messa. L'Indulto sottolinea ancora una volta che la Chiesa esiste per la salvezza (o, meglio ancora, per la santificazione) delle anime e che nulla deve impedirla o ritardarla, e che ogni pastore veramente tale deve, come Nostro Signore, amare fino a dare la vita per il suo gregge. Questo lavoro di santificazione diretta "in carità e umiltà" deve tener conto della "vocazione particolare" di ogni fedele è quindi sola responsabilità del vescovo.
     L'Indulto è un provvedimento con il quale una persona investita di autorità nella Chiesa può accordare, onde favorire la salvezza delle anime (essendo anche questo lo scopo del diritto canonico, davanti al quale tutte le leggi si devono piegare), una deroga alla legge, simile ad una dispensa, ma con una portata più ampia. Un indulto presuppone quindi l'esistenza di una legge che deve essere resa meno severa, nel nostro caso una legge che proibiva o aboliva la vecchia Messa.

     2 Luglio 1988 — Giovanni Paolo II emette il Motu Proprio "Ecclesia Dei Adflicta" con il quale dà una forma nuova all'Indulto del 1984, con la speranza che un ampliamento dei suoi termini potesse riconquistare un certo numero di fedeli allontanatisi dalla Madre Chiesa.
     Con il Motu Proprio Giovanni Paolo II erige legalmente un dicastero della Curia Romana chiamato Commissione "Ecclesia Dei", con lo scopo di dare ampia e completa soddisfazione — dice il documento pontificio — a tutti quei "fedeli cattolici, che si sentono vincolati ad alcune precedenti forme liturgiche e disciplinari della tradizione latina. Desidero manifestare — afferma ancora il Papa — anche la mia volontà, alla quale chiedo che si associno quelle dei Vescovi e di tutti coloro che svolgono nella chiesa il ministero pastorale, di facilitare la loro comunione ecclesiale, mediante le misure necessarie per garantire il rispetto delle loro giuste aspirazioni" e pertanto "dovrà essere ovunque rispettato l'animo di tutti coloro che si sentono legati alla tradizione liturgica latina, mediante un'ampia e generosa applicazione delle direttive, già da tempo emanate dalla Sede Apostolica, per l'uso del Messale Romano secondo l'edizione tipica del 1962".
     Stabilendo il diritto alla vecchia Messa dei fedeli che si sentivano "vincolati" ad "alcune precedenti forme liturgiche e disciplinari della tradizione latina" (e quindi non soltanto della Messa) il Motu Proprio "Ecclesia Dei" ha ampliato il gruppo di quelli che avevano diritto alla Messa, dando anche a questi fedeli il diritto automatico di appartenere a questo gruppo. Questo diritto non solo alla vecchia Messa ma anche all'insieme della vecchia liturgia (compresi gli altri Sacramenti, ecc.).
     Il Decreto "Ecclesia Dei" non dà certamente ai fedeli alcun diritto alla Messa, però impone ai vescovi diocesani il dovere di seguire determinati criteri nel prendere le loro decisioni; se non con una procedura definita, almeno con particolare cautela e sollecitudine. Altrimenti le parole del Pontefice Romano sarebbero vuote e prive di effetto:
     "Per il bene comune spetta alle autorità ecclesiastiche regolare i diritti che appartengono ai fedeli", ed il Vescovo è "regolatore, promotore e custode della vita liturgica della chiesa affidata alle sue cure".
     "Ma tutti i pastori e gli altri fedeli debbono anche avere la consapevolezza non soltanto della legittimità, ma altresì della ricchezza che rappresenta per la Chiesa la diversità dei carismi e delle tradizioni di spiritualità e di apostolato. Questa diversità costituisce anche la bellezza dell'unità nella varietà".




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